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famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6671 del 24/03/2006

Modifiche dell'assegno - Procedimento - Reclamo avverso la decisione di primo grado - Principio della specificità dei motivi di impugnazione - Applicabilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6671 del 24/03/2006

In tema di procedimento per la modificazione dell'assegno di divorzio, al giudizio di secondo grado nascente dal reclamo è applicabile, pur in difetto di un espresso richiamo all'art. 342 cod. proc. civ., il principio della specificità dei motivi di impugnazione, da tale norma sancito per il giudizio di appello.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6671 del 24/03/2006