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Matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - in genere - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 214 del 11/01/2016

Contributo per il mantenimento dei figli - Revisione ex art. 9 della l. n. 898 del 1970 - Valutazione del giudice - Contenuto. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 214 del 11/01/2016

In ordine alla domanda concernente la revisione del contributo al mantenimento dei figli minori, proposta ex art. 9 della l. n. 898 del 1970, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 214 del 11/01/2016