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Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno -– Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19194 del 28/09/2015

Determinazione - Valutazione delle potenzialità reddituale delle parti - Oneri derivanti dalla nascita di figli naturali da successiva unione - Rilevanza. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19194 del 28/09/2015

Ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio, il giudice è tenuto a valutare le potenzialità reddituali di entrambe le parti e, pertanto, deve tenere conto degli oneri e delle ulteriori responsabilità dell'obbligato in conseguenza della nascita di figli naturali da una successiva unione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19194 del 28/09/2015