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famiglia‭ ‬-‭ ‬matrimonio‭ ‬-‭ ‬scioglimento‭ ‬-‭ ‬divorzio‭ ‬-‭ ‬obblighi‭ ‬-‭ ‬verso l'altro coniuge‭ ‬-‭ ‬assegno‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬1,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬14143‭ ‬del‭ ‬20/06/2014

Assegno di divorzio‭ ‬-‭ ‬Revisione‭ ‬-‭ ‬Valutazione del giudice‭ ‬-‭ ‬Contenuto‭ ‬-‭ ‬Fattispecie.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬1,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬14143‭ ‬del‭ ‬20/06/2014


In materia di revisione dell'assegno divorzile,‭ ‬il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti,‭ ‬ma,‭ ‬nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento,‭ ‬deve limitarsi a verificare se,‭ ‬ed in che misura,‭ ‬le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.‭ (‬Nelle specie,‭ ‬la S.C.‭ ‬ha confermato la sentenza impugnata,‭ ‬che aveva respinto la domanda di modifica delle condizioni di divorzio,‭ ‬assumendo che il marito non poteva eludere il suo obbligo di mantenimento della moglie creando una esposizione debitoria dovuta ad un acquisto immobiliare,‭ ‬e che l'accertamento,‭ ‬a carico del primo,‭ ‬di un'evasione fiscale rendeva incerto l'ammontare dei suoi redditi attuali,‭ ‬comunque evidentemente superiori a quanto dichiarato‭)‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬1,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬14143‭ ‬del‭ ‬20/06/2014