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Ricorso per cassazione - "Error in procedendo"

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - in genere - Ricorso per cassazione - "Error in procedendo" - Poteri del giudice di legittimità - Sindacato dell'invalidità denunciata mediante accesso diretto agli atti processuali indicati in ricorso - Fattispecie in tema di omessa pronuncia su un motivo di appello. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20716 del 13/08/2018

Quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un "error in procedendo", il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto.

(Nella specie, la S.C., rilevando un vizio di omessa pronuncia sulla riproposizione in appello dell'originaria domanda riconvenzionale riguardante l'obbligo dell'appellato di contribuire ai miglioramenti apportati dall'appellante alle parti comuni dell'edificio, ha proceduto direttamente all'interpretazione dell'atto di appello).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20716 del 13/08/2018