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Persona giuridica privata – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3228 del 30/07/1957

Assemblea convocata dal presidente del tribunale - non reclamabilita del provvedimento - altri rimedi.

Il provvedimento con il quale il Presidente del tribunale ordina la convocazione dell'assemblea di una associazione, ai sensi dell'art 20, secondo comma cod. civ., non e soggetto a reclamo proposto avverso il provvedimento stesso non è idoneo a sospenderne l'efficacia. I soci possono eventualmente far valere le ragioni di irritualita del provvedimento in Sede di convocazione dell'assemblea, e, occorrendo, mediante l'impugnazione della deliberazione adottata.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3228 del 30/07/1957