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Beni - pertinenze - costituzione del vincolo - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15509 del 14/07/2011

Area destinata a parcheggio - Vincolo di destinazione ex artt. 18 della legge n. 765 del 1967 e 26 della legge. n. 47 del 1985 - Obbligo di trasferimento della proprietà dell'area di parcheggio insieme alla costruzione - Sussistenza - Esclusione - Diritto reale d'uso sull'area in favore dell'acquirente dell'appartamento - Configurabilità.

Il vincolo di destinazione posto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, comporta l'obbligo non già di trasferire la proprietà dell'area destinata a parcheggio insieme alla costruzione, ma quello di non eliminare il vincolo esistente, sicché esso crea in capo all'acquirente dell'appartamento un diritto reale d'uso sull'area e non già un diritto al trasferimento della proprietà.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15509 del 14/07/2011