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liquidazione di compenso al consulente tecnico d'ufficio - vincolo di solidarietà

 Vincolo di solidarietà tra più convenuti - Statuizione generica di pagamento a carico di parte convenuta - Correzione o integrazione del giudice dell'opposizione a precetto - Obbligo di pagamento posto dal giudice di merito genericamente a carico di parte convenuta - Vincolo di solidarietà in presenza di più convenuti - Sussistenza - Reinterpretazione del titolo esecutivo da parte del giudice dell'opposizione a precetto - Possibilità - Esclusione - Fondamento. -

 Reinterpretazione del titolo esecutivo da parte del giudice dell'opposizione a precetto - La liquidazione del compenso in favore del consulente d'ufficio, disposta genericamente da parte del giudice di merito a carico di 'parte convenuta, implica l'obbligo del relativo pagamento a carico di tutti i convenuti, se più di uno, senza che al giudice dell'opposizione al precetto sia consentito, con un'inammissibile riapplicazione della normativa già apprezzata dal giudice cui risale la formazione del titolo esecutivo, procedere ad integrazione e sostanziale correzione di quest'ultimo, sul presupposto che la relativa condanna non sia stata pronunciata in modo conforme alla disciplina sulla liquidazione delle spese. (Nella specie, il giudice dell'opposizione a precetto aveva posto le spese di liquidazione della ctu solo a carico di alcuni dei convenuti). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1183 del 27/01/2012


Corte di Cassazione,  Sez. 3, Sentenza n. 1183 del 27/01/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorrente impugna la gravata sentenza:
2.1. con un primo motivo - rubricato "erronea e/o falsa applicazione dell'art. 90 c.p.c. (ora D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 8)" - lamentando l'irrilevanza del regime sulle spese ai fini dell'esclusione della solidarietà dell'obbligazione di pagare il compenso del C.T.U.;
2.2. con un secondo motivo - rubricato "violazione delle norme sulla solidarietà ex artt. 1292 e 1294 c.c. nell'obbligazione di pagamento del compenso al C.T.U." -censurando il mancato riconoscimento della solidarietà nel pagamento del compenso stesso;
2.3. con un terzo motivo - rubricato genericamente come "esorbitanza dai limiti del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c." - dolendosi dell'inammissibilità delle argomentazioni del giudice di pace dinanzi al titolo esecutivo azionato. 3. Una volta rilevato che i controricorrenti contestano in rito e in merito i motivi di impugnazione, ritiene il Collegio che questi, tra loro intimamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e che di essi va rilevata la manifesta fondatezza:
3.1. dinanzi ad un titolo esecutivo giudiziale, quale il decreto di liquidazione dei compensi al C.T.U. pronunciato dal giudice istruttore civile, per scolastica nozione (per tutte e tra le più recenti, vedansi Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850, ovvero Cass. 24 febbraio 2011, n. 4505, oppure Cass. 4 agosto 2011, n. 16998) non è consentito al giudice dell'opposizione avverso il precetto su di quello fondato entrare nel merito di valutazioni da contestare in sede di impugnazione del titolo: e quindi non avrebbe giammai il giudice di pace potuto verificare se fosse stata o meno correttamente applicata, nell'individuare l'obbligato, la normativa sulle spese di lite, in quanto era invece irrimediabilmente vincolato all'indicazione, quali obbligati ed in assenza di qualsiasi limitazione esplicitata nel comando, di tutti coloro che potevano ricondursi al concetto di "parte convenuta";
3.2. se è vero che anche l'interpretazione del titolo esecutivo in ordine alla statuizione di condanna alle spese, operata dal giudice dell'opposizione all'esecuzione, integra un apprezzamento di fatto, normalmente incensurabile in sede di legittimità (Cass. 14 gennaio 2011, n. 760), tale principio opera peraltro quando vi sia una potenziale incertezza sull'identificazione della parte condannata tra più possibili destinatari del comando e quando essa possa superarsi soltanto in base all'interpretazione congiunta della motivazione e del dispositivo ed in presenza di elementi oggettivi di dubbio: solo in tale ipotesi, infatti, vi può essere appunto un'interpretazione del titolo stesso, oggetto di un'attività ermeneutica riservata al giudice del merito, che non si risolva in una non consentita attività di integrazione;
3.3. ora, la secca chiarezza del tenore letterale in concreto adoperata nella disposizione con cui si è liquidato il compenso all'ausiliario e l'assenza di qualunque evidente questione al riguardo intercorsa nella fase conclusa con la liquidazione escludono che siano state prese in considerazione distinzioni di sorta tra uno ed altro dei convenuti;
3.4. pertanto, l'introduzione di tali distinzioni, come in concreto avvenuta, si opera mediante un'opera di integrazione e sostanziale correzione - mediante limitazione - della implicita motivazione sfociata nella statuizione di condanna, in sostanziale critica riapplicazione della normativa che ad essa presiedeva: opera che è invece sempre vietata al giudice dell'esecuzione, il cui limite sta appunto nella chiarezza ed univocità delle espressioni letterali del titolo esecutivo;
3.5. e, in difetto di qualsiasi distinzione, bene andava inteso che ciascuno dei soggetti che rivestiva la qualità di convenuto fosse obbligato per l'intero: del resto, per giurisprudenza prevalente di questa Corte, se non altro in ordine al pagamento dei compensi ai consulenti tecnici sussiste tra tutte le parti del processo invece proprio la solidarietà negata dal giudice di pace (per tutte e tra le ultime, v. Cass. 15 settembre 2008, n. 23586); sicché, interpretando la generica condanna alla stregua di tale principio, è errata l'esclusione, non prevista dal giudice che la ha pronunciata, di alcuni dei potenziali condannati dall'ambito di operatività della stessa;
3.6. non è quindi consentito, in presenza di più convenuti ed in ipotesi di liquidazione di compensi ad un c.t.u. che la ponga a carico indistintamente e genericamente di "parte convenuta", al giudice dell'opposizione avverso il precetto intimato a solo alcuni tra detti convenuti escluderli dall'ambito di operatività della condanna pronunciata dal giudice del decreto di liquidazione, ritenendo la condanna stessa non conforme alla normativa sulla liquidazione delle spese.
4. Del tutto priva di fondamento erano quindi non solo la sospensione dell'esecutività del decreto di liquidazione (oltretutto, pronunciata in termini talmente ampi da privare, di fatto, il consulente stesso della possibilità di azionare in qualsiasi modo il titolo), non ritualmente opposto, ma anche l'accoglimento dell'opposizione a precetto. Pertanto, la manifesta fondatezza dei motivi non solo impone l'accoglimento del ricorso ma pure, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la decisione nel merito della dispiegata opposizione a precetto. Questa va definitivamente rigettata, con revoca immediata della sospensione dell'esecutività del decreto di liquidazione e condanna degli opponenti, tra loro in solido, al pagamento pure delle spese di lite, secondo la liquidazione di cui in dispositivo, sia dell'unico grado di merito (in misura sostanzialmente conforme alla liquidazione di diritti e onorari operata dal giudice di quello) che del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione dispiegata da Giuseppe Rosanò e Pierangela Ro.. avverso i precetti loro notificati da Vincenzo Longo in data 15.2.08, revoca la sospensione dell'esecutività del decreto di liquidazione e condanna i medesimi Giuseppe Rosanò e Pierangela Ro.., tra loro in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di Longo Vincenzo, liquidandole in Euro 726,00 (di cui Euro 391,00 per diritti ed Euro 325,00 per onorari) per il grado di merito ed in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, per il giudizio di legittimità, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 novembre 2011. Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2012

 

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