Civile - domanda giudiziale - rinuncia – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1603 del 03/02/2012

Mancata riproposizione di domande - Presunzione di abbandono - Operatività - Condizioni.

Affinché una domanda possa ritenersi abbandonata della parte, non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, in quanto invece è necessario accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1603 del 03/02/2012