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Civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - d'ufficio – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5897 del 11/03/2011

Rilievi critici di parte alla consulenza d'ufficio - Possibilità - Condizioni e tempi - Preventiva sottoposizione della bozza di CTU ai CTP - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di consulenza tecnica di ufficio, nel regime precedente la modifica dell'art. 195 cod. proc. civ. ad opera della legge 18 giugno 2009, n. 69, nessuna norma del codice di rito impone al c.t.u. di fornire ai consulenti di parte una "bozza" della propria relazione, in quanto, al contrario, le parti possono legittimamente formulare critiche solo dopo il deposito della relazione da parte del consulente tecnico d'ufficio, atteso che il diritto di esse ad intervenire alle operazioni tecniche anche a mezzo dei propri consulenti deve essere inteso non come diritto a partecipare alla stesura della relazione medesima, che è atto riservato al consulente d'ufficio, ma soltanto all'accertamento materiale dei dati da elaborare. Ne deriva che non è affetta da nullità - ma da mera irregolarità, che resta irrilevante ove non tradottasi in nocumento del diritto di difesa - la consulenza tecnica d'ufficio, qualora il consulente, pur disattendendo le prescrizioni del provvedimento di conferimento dell'incarico peritale, abbia omesso di mettere la sua relazione a disposizione delle parti per eventuali osservazioni scritte, da consegnargli prima del deposito della relazione stessa.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5897 del 11/03/2011