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Civile - capacità processuale - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2041 del 29/01/2010

Ambasciata - Organo esterno dello Stato estero - Configurabilità - Potere di rappresentanza in giudizio relativamente a rapporti privatistici - Sussistenza - Autorizzazione - Necessità - Esclusione.

Le ambasciate o rappresentanze diplomatiche sono organi esterni dello Stato cui appartengono ed i loro titolari (ambasciatori o agenti diplomatici) hanno la funzione di rappresentare ad ogni effetto il proprio Stato presso quello straniero dove sono accreditati, non esaurendosi la loro attività nel campo strettamente politico e pubblico, ma estendendosi altresì - senza che vi osti alcuna norma di diritto internazionale -, ad ogni altro campo, compreso quello privatistico, nel quale sia necessario tutelare gli interessi dello Stato rappresentato. Ne consegue che l'ambasciatore è legittimato, in quanto tale, a rappresentare il proprio Stato nei giudizi in cui questo sia parte, ancorché relativi a rapporti privatistici, senza bisogno di alcun atto autorizzativo particolare, svolgendosi il potere rappresentativo attraverso un rapporto di compenetrazione organica.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2041 del 29/01/2010