Spese giudiziali civili - Distrazione delle spese – Cass. n. 16037/2010

Richiesta presentata dal difensore - Omessa pronuncia - Rimedio esperibile - Proposizione di impugnazione ordinaria da parte del difensore istante - Esclusione - Procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fondamento.

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.16037 del 07/07/2010

 

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