CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 9510 del 21/04/2010

Pendenza di più procedimenti relativi alla stessa causa davanti al medesimo giudice - Litispendenza - Configurabilità - Esclusione - Riunione ex art. 273 cod. proc. civ. - Ammissibilità.

La contemporanea pendenza, davanti al medesimo giudice, da intendersi come ufficio giudiziario, di più procedimenti relativi alla stessa causa non é riconducibile all'ambito di disciplina dell'art. 39, primo comma, cod. proc. civ., che postula la pendenza della stessa causa davanti a giudici diversi, ma dà luogo all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 273 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 9510 del 21/04/2010