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Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17054 del 19/08/2005

Nullità della notifica dell'ordinanza-ingiunzione - Sanatoria - Tempestiva opposizione - Configurabilità - Fondamento - Conoscenza in concreto dell'atto - Irrilevanza.

La nullità della notifica dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative è sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione, a norma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, atteso che l'art. 18, comma quarto, della stessa legge, disponendo che la notificazione è eseguita nelle forme richieste dall'art. 14, il quale al comma quarto richiama le modalità previste dal codice di procedura civile, rende applicabile l'art. 160 dello stesso, che fa salva l'applicazione dell'art. 156 sulla rilevanza della nullità, restando irrilevante - ai fini della sanatoria - la conoscenza in concreto, atteso che la notificazione è preordinata alla conoscenza presunta.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17054 del 19/08/2005