Civile - giudice - istruttore - poteri e obblighi - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25054 del 07/11/2013

Sentenza fondata su questione mista, di fatto e di diritto, rilevata di ufficio - Omessa sottoposizione della stessa al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Sussistenza - Condizioni - Ingiustizia della decisione - Fattispecie in tema di retratto agrario.

Nel caso in cui il giudice esamini d'ufficio una questione mista, di fatto e di diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti, onde consentire su di essa l'apertura della discussione (c.d. sentenza "a sorpresa" o della "terza via"), sussiste una nullità della pronuncia destinata a convertirsi in motivo di impugnazione a condizione che la parte soccombente dimostri che violazione del principio del contraddittorio abbia comportato, in via riflessa, l'ingiustizia della decisione. (In forza di tale principio, la S.C., ha annullato con rinvio una sentenza con cui il giudice d'appello - nel decidere una controversia in materia di retratto agrario - aveva ritenuto d'ufficio la carenza di prova in ordine alla condizione della mancata alienazione di fondi rustici nel biennio precedente, privando le parti della possibilità di contraddire in ordine alla valenza probatoria delle allegazioni esistenti e, in specie, della concorde dichiarazione dei procuratori, resa a verbale, per cui "tutte le parti sostanziali all'epoca dei fatti [erano] in possesso dei requisiti personali necessari per l'esercizio della prelazione, quindi del retratto").

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25054 del 07/11/2013