Civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - indicazione delle parti e della loro residenza, domicilio o dimora - in genere (persona fisica, persona giuridica, associazione non riconosciuta, comitato) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 680

Società erroneamente o inesattamente indicata nella ragione sociale - Nullità della citazione o della notificazione - Esclusione - Fattispecie.

La partecipazione al giudizio di società erroneamente o inesattamente indicata nella ragione sociale che ne specifichi erroneamente la forma (nella specie, di s.n.c. anziché di s.a.s.) non comporta la nullità né della citazione (tanto in primo grado, quanto in appello), né della notificazione di essa, a meno che il suddetto errore non ingeneri nel destinatario dell'atto processuale un'incertezza assoluta sull'esatta identificazione della società.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6803 del 04/05/2012