obbligazioni in genere - estinzione dell'obbligazione - compensazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4133 del 02/03/2016

Introduzione nel giudizio - Modalità - Domanda riconvenzionale o eccezione riconvenzionale - Criteri distintivi - Conseguenze.

La compensazione può assumere il carattere di eccezione riconvenzionale, qualora la deduzione del controcredito abbia il solo scopo di paralizzare l'avversa pretesa, ovvero quello di domanda riconvenzionale, allorché miri ad ottenere una pronuncia di condanna nei confronti dell'altra parte; ne deriva che, nel primo caso, la stessa, anche se implica un ampliamento del "thema decidendum", è proponibile in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. (nella formulazione antecedente alla l. n. 353 del 1990, applicabile "ratione temporis").

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4133 del 02/03/2016