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Civile - intervento in causa di terzi - volontario - adesivo – di I – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24370 del 16/11/2006

Facoltà riconosciute alla parte interveniente - Di autonoma impugnazione della sentenza - Esclusione - Fattispecie in tema di azione per la responsabilità civile del magistrato.

L'intervento adesivo di, previsto dall'art. 105, secondo comma, cod. proc. civ., dà luogo ad un giudizio unico con pluralità di parti, nel quale i poteri dell'intervenuto sono limitati all'espletamento di un'attività' accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni unicamente nell'ambito delle domande ed eccezioni proposte da detta parte; ne consegue che, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l'interventore non può proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale né in via incidentale.(Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato proposto da un magistrato nel giudizio tra il cittadino che proponeva azione per la responsabilità civile del magistrato stesso e lo Stato italiano, ove egli aveva spiegato intervento adesivo di, relativamente ad un capo della sentenza di appello non impugnato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24370 del 16/11/2006