Civile - comunicazioni - nel corso del procedimento – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8002 del 02/04/2009

Ordinanza pronunciata fuori udienza - Omissione - Nullità - Estensione agli atti conseguenti - Sussistenza.

La mancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere, ai sensi dell'art. 176, secondo comma, cod. proc. civ., dell'ordinanza istruttoria pronunciata dal giudice fuori udienza provoca la nullità dell'ordinanza stessa, per difetto dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, nonché la conseguente nullità, ai sensi dell'art. 159 cod. proc. civ., degli atti successivi dipendenti.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8002 del 02/04/2009