patto di riscatto Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6144 del 30/03/2016

Patto di restituzione d'un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita - Nullità per l'eccedenza - Patto relativo al pagamento di interessi sul prezzo - Nullità - Estensione - Fattispecie.

In tema di vendita con patto di riscatto, la nullità, per l'eccedenza, della clausola con cui le parti subordinano l'esercizio del riscatto al pagamento di un prezzo superiore a quello fissato per la vendita colpisce anche la pattuizione relativa al pagamento di interessi sul prezzo medesimo, quand'anche a titolo compensativo di utilità che il venditore abbia potuto trarre in ragione di particolari accordi intervenuti con l'acquirente (nella specie, per avere previsto una riserva di usufrutto, in proprio favore, sul bene compravenduto), giacché tale utilità, secondo un criterio di ragionevolezza, deve ritenersi scontata nel prezzo originario fissato dalle parti.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6144 del 30/03/2016