Esecuzione forzata - opposizioni Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014

Contestuale proposizione di opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi - Conseguente sentenza - Impugnazione - Diversificazione dei distinti rimedi impugnatori - Necessità - Effetti - Fattispecie. 

Qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione della corte territoriale che ha dichiarato inammissibile l'appello, per la parte afferente alla opposizione agli atti esecutivi, mentre si è pronunciata nel merito della opposizione, nella parte in cui si contestava il diritto a procedere all'esecuzione).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014