assicurazione - assicurazione contro i danni - oggetto del contratto (rischio assicurato) - surrogazione legale dell'assicuratore – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007

Natura - Successione a titolo particolare nel credito risarcitorio - Configurabilità - Momento determinante - Individuazione - Conseguenze in tema di estinzione per prescrizione del credito trasferito - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007

La surrogazione dell'assicuratore prevista dall'art. 1916 cod. civ. integra una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo, la quale si verifica nel momento in cui l'assicuratore fornisce notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato all'assicurato, esprimendo la volontà di avvalersi della citata norma, ed implica l'opponibilità all'assicuratore delle eccezioni invocabili contro l'assicurato alla suddetta data, per effetto del subingresso dell'uno nella stessa posizione dell'altro. Pertanto, con riferimento alla prescrizione, deve ritenersi che l'inerzia del danneggiato, protrattasi fino alla scadenza del termine prescrizionale, possa essere fatta valere dal terzo responsabile, nei confronti dell'assicuratore in surrogazione, quale causa estintiva del diritto, solo se tale scadenza sia anteriore all'esercizio della surrogazione, mentre, in caso contrario, essendosi la titolarità del credito trasferita in capo all'assicuratore prima della maturazione della prescrizione, e valendo la menzionata comunicazione, altresì, quale atto interruttivo, l'estinzione per prescrizione del credito trasferito può discendere esclusivamente da successiva inattività dell'assicuratore medesimo. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata dichiarata l'infondatezza dell'eccezione formulata dalla società ricorrente circa l'assunta prescrizione dell'azione di surroga proposta nei suoi confronti per il fatto che l'atto di chiamata in causa le era stato notificato oltre il termine annuale di cui all'art. 1495 cod. civ., essendosi diversamente e correttamente ritenuto che, nascendo il diritto di rivalsa dall'avvenuto pagamento e non già dall'evento di danno, il termine di prescrizione applicabile fosse quello ordinario decennale, suscettibile di interruzione anche per effetto di atti idonei compiuti dal danneggiato prima del sorgere del diritto dell'assicuratore di agire in surrogazione).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007