Skip to main content

domanda giudiziale - citazione - contenuto - indicazione delle parti e della loro residenza, domicilio o dimora - in genere (persona fisica, persona giuridica, associazione non riconosciuta, comitato) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19922 del 25

Persona giuridica - Indicazione, nella citazione, dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio - Mancanza o incertezza assoluta - Nullità - Possibilità di esatta individuazione dell'ente - Mancanza di incertezza - Validità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19922 del 25/09/2007

La mancanza o l'insufficienza dell'indicazione, nell'atto di citazione, dell'organo o dell'ufficio della persona giuridica che ne ha la rappresentanza in giudizio determina la nullità della citazione soltanto se e quando tale mancanza si risolva in un'incertezza assoluta in ordine all'individuazione della medesima persona giuridica; viceversa, tale omissione o insufficienza non può ritenersi incidente sulla validità dell'atto se dal suo contesto l'ente risulti individuato con esattezza in modo che nessuna incertezza possa sorgere sul soggetto dal quale l'atto proviene.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19922 del 25/09/2007