domanda giudiziale - citazione - termini di comparizione - insufficiente – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13410 del 22/06/2005

Disciplina ex art. 164 cod. proc. civ. - Rinnovazione della citazione prima della declaratoria di nullità - Sanatoria con effetto dalla notificazione del nuovo atto di citazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13410 del 22/06/2005

In relazione ai procedimenti ai quali si applica la disciplina anteriore alla legge n. 353 del 1990, se l'atto di citazione non rispetta i termini a comparire, è consentita la rinnovazione della citazione prima della declaratoria di nullità dell'atto stesso per inosservanza del termine a comparire, con la conseguenza che , qualora una citazione nulla per inosservanza dei termini di comparizione venga rinnovata, il rapporto processuale si costituisce validamente con decorso dalla notificazione del nuovo atto introduttivo.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13410 del 22/06/2005