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domanda giudiziale - citazione - termini di comparizione - insufficiente – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6634 del 24/03/2006

Disciplina ex art. 164 cod.proc.civ. nel testo abrogato - Rinnovazione dell'atto di citazione prima della declaratoria di nullità - Sanatoria con effetto dalla notificazione del nuovo atto di citazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6634 del 24/03/2006

In relazione ai procedimenti ai quali si applica la disciplina anteriore alla legge n. 353 del 1990, se l'atto di citazione non rispetta i termini a comparire, per il principio della conservazione degli atti processuali, è consentita la rinnovazione della citazione prima della declaratoria di nullità dell'atto stesso per inosservanza del termine a comparire, con la conseguenza che , qualora una citazione nulla per inosservanza dei termini di comparizione venga rinnovata, il rapporto processuale si costituisce validamente con decorso dalla notificazione del nuovo atto introduttivo. La rinnovazione, ove effettuata, non richiede una nuova iscrizione a ruolo della causa.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6634 del 24/03/2006