Spese giudiziali civili - di appello – Cass n. 19122/2015

Accoglimento parziale del gravame - Compensazione parziale delle spese - Condanna alla quota residua della parte risultata vittoriosa in misura inferiore a quella stabilita in primo grado - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19122 del 28/09/2015

In caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell'esito complessivo della lite.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19122 del 28/09/2015

 

 

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