Esecuzione forzata - sospensione dell'esecuzione – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19571 del 30/09/2015

Istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. - Rigetto - Motivazione - Contenuto - Fattispecie anteriore alla novella di cui al d.l. n. 35 del 2005. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19571 del 30/09/2015

Nella formulazione dell'art. 624 c.p.c. anteriore alle modifiche introdotte dapprima dall'art. 2, comma 3, del d.l. n. 35 del 2005, convertito dalla l. n. 80 del 2005, e poi dall'art. 18 della l. n. 52 del 2006, il giudice dell'esecuzione poteva rigettare l'istanza di sospensione del processo esecutivo con succinto riferimento, "per relationem", alla probabile infondatezza dei motivi di opposizione. (Principio affermato dalla S.C. in un caso in cui, secondo la disciplina anteriore alla novella del processo esecutivo, l'esecutato aveva già adito il giudice dell'esecuzione con un ricorso di opposizione all'esecuzione, successivamente presentando l'istanza di sospensione).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19571 del 30/09/2015