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Pubblicità ingannevole

22 Dicembre 2009 - Interessi legali all'1% dal 1° gennaio 2010 Interessi legali all'1% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2010. Ministero dell’Economia e delle Finanze DECRETO 4 dicembre 2009 Modifica del saggio di interesse legale. (GU n. 291 del 15-12-2009)

Interessi legali all'1% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2010. Ministero dell’Economia e delle Finanze DECRETO 4 dicembre 2009 Modifica del saggio di interesse legale. (GU n. 291 del 15-12-2009)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 4 dicembre 2009 Modifica del saggio di interesse legale. (09A14939) (GU n. 291 del 15-12-2009)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, comma 1, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto ministeriale 12 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007, con il quale la misura del tasso di interesse legale e' stata fissata al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;

Decreta:

Art. 1

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata all'1% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il Ministro: Tremonti

LEGGE 23 dicembre 2009 , n. 191 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). (09G0205)
Comma 89:
- Il testo del comma 180 dell'art. 1 della citata legge n. 311 del 2004 e' riportato nelle note al comma 77 del presente articolo.

Si riporta il testo dell'art. 1284 del codice civile:
Art. 1284 (Saggio degli interessi). -

Il saggio degli interessi legali e' determinato in misura pari all'1 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, puo' modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo [c.c. 1224, 1652, 1714, 1720, 1866, 1950].
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.».