stampa - responsabilità civile e penale (reati commessi col mezzo della stampa) – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10252 del 12/05/2014

Danni conseguenti a diffamazione a mezzo stampa - Responsabilità del direttore del giornale - Obbligo di controllo finalizzato ad impedire atti diffamatori - Sussistenza - Controllo preventivo e vigilanza "ex post" - Portata. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10252 del 12/05/2014

La responsabilità del direttore del giornale per i danni conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa trova fondamento nella sua posizione di preminenza, che si estrinseca nell'obbligo di controllo e nella facoltà di sostituzione. Tali attività non si esauriscono nell'esercizio di un adeguato controllo preventivo, consistente nella scelta oculata di un giornalista idoneo alla redazione di una determinata inchiesta, ma richiede altresì la vigilanza "ex post" sui contenuti e sulle modalità di esposizione, mediante la verifica della verità dei fatti o dell'attendibilità delle fonti, al fine di evitare di esporre un terzo ad un ingiustificato discredito, anche con l'assunzione di iniziative volte ad elidere eventuali profili penalmente rilevanti.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10252 del 12/05/2014