esecuzione forzata - consegna o rilascio (esecuzione per) - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015

Terzo legittimato all'opposizione ex art. 404, primo comma cod. proc. civ. - Litisconsorte necessario pretermesso - Esecuzione del titolo giudiziale formatosi "inter alios" - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 e 619 cod. proc. civ. - Esclusione - Eccezioni. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015

Il terzo legittimato all'opposizione ordinaria ai sensi dell'art. 404, primo comma, cod. proc. civ., non può, ancorché litisconsorte necessario pretermesso, proporre opposizione all'esecuzione promossa sulla base di un titolo giudiziale formatosi "inter alios", salvo che sostenga che quanto stabilito dal predetto titolo sia stato soddisfatto oppure sia stato modificato da vicende successive, sicché non vi è più nulla da eseguire, nel qual caso deve ritenersi legittimato ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. Ove, inoltre, l'esecuzione del titolo formatosi "inter alios" si estenda al di fuori dell'oggetto previsto nella statuizione giudiziale, sicché l'esecuzione non è sorretta dal titolo, il terzo può opporsi, nelle forme dell'art. 619 cod. proc. civ., quale soggetto la cui posizione è effettivamente incisa dalla esecuzione, ancorché formalmente terzo rispetto ad essa.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015