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Elezione didomicilio - Cambio domicilio del difensore - Avviso correttamente notificato allasegreteria della commissione

Elezione didomicilio - Cambio domicilio del difensore - Avviso correttamente notificato allasegreteria della commissione - convocazione per l’udienza incui fu emessa la decisione - notifica mediante affissione all’Albo della Commissione-

Elezione di domicilio - Cambio domicilio del difensore - Avviso correttamente notificato alla segreteria della commissione - convocazione per l’udienza in cui fu emessa la decisione - notifica mediante affissione all’Albo della Commissione - (Cassazione – Sezione tributaria – sentenza 19 aprile-7 giugno 2006, n. 13320)

Cassazione – Sezione tributaria – sentenza 19 aprile-7 giugno 2006, n. 13320

Svolgimento del processo

La Snc Fratelli De Marinis di Giuseppe De Marinis e C. si opponeva all’avviso col quale l’Ufficio Iva di Napoli procedeva alla rettifica della dichiarazione dei redditi ai fini IVA per l’anno 1985, ritenendo che la dichiarazione per l’anno 1986, priva di sottoscrizione, fosse da considerarsi inesistente; la CTP di Napoli accoglieva il ricorso della società.
La CTR della Campania, accogliendo l’appello proposto dall’Ufficio, riformava la sentenza di primo grado rilevando che una dichiarazione IVA non sottoscritta, non essendo riferibile ad alcun dichiarante, manca di un requisito essenziale per produrre gli effetti ad essa collegati dalla legge e deve pertanto ritenersi giuridicamente inesistente, non rilevando in senso contrario la mancata espressa previsione, nella legge 633/72, della sanzione della nullità per le dichiarazioni non sottoscritte, giacché la rilevanza di una “non dichiarazione” deve essere verificata in base ai principi generali dell’ordinamento.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la società; l’Amministrazione non si è costituita.

Motivi della decisione

Col primo motivo,deducendo erronea e falsa applicazione degli articoli 17 Dl 546/92 nonché 100, 137, 139 e 140 Cpc, la ricorrente sostiene la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio in quanto l’avviso di convocazione per l’udienza in cui fu emessa la decisione fu notificato mediante affissione all’Albo della Commissione dal 4 al 12 marzo 1999 e non presso lo studio del dott. Antonio Russo dove la società aveva eletto domicilio.
Secondo la ricorrente non rilevava nella specie che il professionista avesse trasferito il proprio studio senza comunicare il nuovo indirizzo in quanto, trattandosi di elezione di domicilio operata dalla parte, in essa prevarrebbe l’elemento personale su quella topografico, e sarebbe perciò onere del notificante effettuare ricerche nell’albo professionale del difensore per reperire il nuovo indirizzo.
Secondo la ricorrente, inoltre, la notificazione avrebbe dovuto in ogni caso essere eseguita ai sensi degli articoli 137 e seguenti ed, in ultima analisi, secondo le procedure previste dall’articolo 140 Cpc, non ai sensi dell’articolo 17 Dl 546/92, dettato per i casi di assoluta irreperibilità.
A parere della ricorrente, infine, anche a voler ritenere nulla o divenuta inefficace l’elezione di domicilio, doveva essere disposto il deposito della comunicazione presso la segreteria della Commissione a norma dell’articolo 82 Rd 37/1934, considerato anche che il citato articolo 17 prevede la notificazione presso la segreteria della Commissione senza limiti temporali.
Le esposte censure sono solo in parte fondate.
È vero che gran parte della giurisprudenza formatasi in relazione al processo civile,,con riferimento alle ipotesi in cui la parte abbia eletto domicilio presso il difensore, ed in caso di trasferimento dell’indirizzo successivo all’elezione, ancorché non ritualmente comunicato, ritiene che la notificazione debba essere effettuata presso il domicilio reale del difensore risultante dall’albo o dagli atti processuali (v. Cassazione 4746/97; 7990/92 e 2740/98), tuttavia l’operatività di una disciplina speciale per il procedimento tributario con riguardo alle notificazioni e comunicazioni (e, in particolare, la disciplina prevista dall’articolo 17 Dl 546/92, con specifico riguardo all’ultimo comma), preclude la mera trasposizione dei principi di diritto affermati con riguardo al processo civile, dovendosi invece ritenere che il trasferimento non comunicato del domicilio eletto sia parificabile all’originario difetto delle indicazioni relative, imponendo l’applicazione delle modalità previste, in via residuale, dall’ultimo comma del citato articolo 17 (v. in proposito Cassazione 7946/02).
Deve inoltre disattendersi la pretesa di parte ricorrente di applicazione, nell’ ipotesi de qua, della disciplina dettata dall’articolo 140 Cpc, posto che le Su di questa Corte, già con sentenza 6375/94, sia pure con riferimento alla precedente, omologa disciplina, hanno avuto modo di chiarire la portata della previsione normativa di “assoluta incertezza”, nonché i rapporti tra la normativa speciale e quella codicistica, affermando che “l’articolo 32bis del Dpr 636/72, introdotto dall’articolo 20 del Dpr 739/81, nella parte in cui prevede che le modificazioni nel corso del procedimento tributario devono effettuarsi nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata in ricorso e, in mancanza o assoluta incertezza delle relative indicazioni, presso la segreteria della commissione, impone l’applicazione di questa residuale disposizione non solo nei casi, espressamente menzionati, dì originario difetto delle indicazioni stesse.. ma anche nelle ipotesi in cui il ricorrente non adempie l’onere di comunicare le successive variazioni di quanto specificato in ricorso, ovvero risulti, in base alle relative indicazioni, impossibile l’effettuazione della notificazione per inesistenza, all’attualità, della relazione spaziale fra il soggetto ed i luoghi corrispondenti alla residenza dichiarata o al domicilio eletto, di guisa che l’applicazione della disciplina generale di cui agli articoli 139 e 140 Cpc resta limitata ai casi in cui tale relazione continui a sussistere, e l’impossibilita’ della concreta consegna dell’atto presso quei luoghi dipenda dal non essere stato ivi – rinvenuto personalmente l’interessato o altre persone legittimate alla ricezione”.
Deve pertanto concludersi che nella specie la comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza
andava effettuata, a norma del pi ù, volte citato articolo 17, presso la segreteria della Commissione,
analogamente a quanto avviene nel processo civile ordinario con la notifica, nei casi previsti, presso la cancelleria del giudice adito.
Dall’esame degli atti (consentito a questo giudice in relazione alla natura del vizio dedotto) risulta che nella specie la comunicazione dell’avviso di udienza fu effettuata mediante affissione all’albo della Commissione, ma non risulta in alcun modo che essa sia stata effettuata mediante deposito presso la segreteria della Commissione, come invece previsto dal comma 4 dell’articolo 17 più volte citato; sotto questo profilo, pertanto, il motivo in esame deve essere accolto, con assorbimento degli altri motivi e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà altresì a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo per quanto di ragione, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della CTR della Campania

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it