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Rifiuto del conferente di concludere l'affare - Previsione dell'obbligo di corrispondere il compenso - Vessatorietà della clausola

Mediazione Rifiuto del conferente di concludere l'affare - Previsione dell'obbligo di corrispondere il compenso - Vessatorietà della clausola - In tema di mediazione, qualora - per il caso in cui il conferente l’incarico rifiuti di concludere l’affare con il terzo indicato dal mediatore - sia pattuito che quest’ultimo abbia comunque diritto ad un compenso pari a quello previsto per l’ipotesi di conclusione dell’affare, il giudice deve stabilire se tale clausola sia vessatoria, ai sensi dell'art. 1469 bis, comma primo, cod. civ. (ora art. 33, comma primo, codice del consumo), se nel detto patto non sia chiarito che, nell’ipotesi considerata, il compenso al mediatore è dovuto per l’attività sino a quel momento esplicata. Qualora, invece, il rifiuto del conferente tragga origine da circostanze ostative, non comunicate al mediatore al momento del contratto o cui il conferente abbia dato causa successivamente, è configurabile una responsabilità di quest'ultimo per violazione dei doveri di correttezza e buona fede; in tal caso la previsione dell'obbligo di pagare comunque la provvigione può integrare una clausola penale, soggetta al diverso apprezzamento di cui all'art. 1469 bis, comma terzo, n. 6, cod. civ., (ora art. 33, comma secondo, codice del consumo), concernente la presunzione di vessatorietà delle clausole che, in caso di inadempimento, prevedano il pagamento di una somma manifestamente eccessiva. Corte di Cassazione Sentenza n. 22357 dell'3 novembre 2010

Mediazione – Rifiuto del conferente di concludere l'affare  - Previsione dell'obbligo di corrispondere il compenso - Vessatorietà della clausola - In tema di mediazione, qualora - per il caso in cui il conferente l’incarico rifiuti di concludere l’affare con il terzo indicato dal mediatore - sia pattuito che quest’ultimo abbia comunque diritto ad un compenso pari a quello previsto per l’ipotesi di conclusione dell’affare, il giudice deve stabilire se tale clausola sia vessatoria, ai sensi dell'art. 1469 bis, comma primo, cod. civ. (ora art. 33, comma primo, codice del consumo), se nel detto patto non sia chiarito che, nell’ipotesi considerata, il compenso al mediatore è dovuto per l’attività sino a quel momento esplicata. Qualora, invece, il rifiuto del conferente tragga origine da circostanze ostative, non comunicate al mediatore al momento del contratto o cui il conferente abbia dato causa successivamente, è configurabile una responsabilità di quest'ultimo per violazione dei doveri di correttezza e buona fede; in tal caso la previsione dell'obbligo di pagare comunque la provvigione può integrare una clausola penale, soggetta al diverso apprezzamento di cui all'art. 1469 bis, comma terzo, n. 6, cod. civ., (ora art. 33, comma secondo, codice del consumo), concernente la presunzione di vessatorietà delle clausole che, in caso di inadempimento, prevedano il pagamento di una somma manifestamente eccessiva. Corte di Cassazione Sentenza n. 22357 dell'3 novembre 2010

Corte di Cassazione Sentenza n. 22357 dell'3 novembre 2010 dal sito web della corte di cassazione

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Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it