Circolazione stradale - responsabilita' civile da incidenti stradali - colpa - presunzione agli effetti civili – Cass. n. 5433/2020

Mancanza di scontro tra i veicoli - Presunzione di uguale responsabilità - Esclusione - Presunzione ex art_ 2054, comma 1, c.c. - Sussistenza - Condizioni.

CIRCOLAZIONE STRADALE

RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI

COLPA

La circostanza che non vi sia stato scontro tra veicoli impedisce l'applicazione della presunzione di ugual concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art_ 2054 c.c., ma non la presunzione di responsabilità prevista nel primo comma dello stesso articolo, poiché tale presunzione sorge a carico del conducente sempre che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo e la condotta del conducente dello stesso e il danno all'altro veicolo. Ove invece, in concreto venga riconosciuta la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti, ma il nesso di causalità sia escluso, non scatta né la presunzione legale né, di conseguenza, l'onere di fornire la prova liberatoria di aver fatto il possibile per evitare il danno.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5433 del 27/02/2020 (Rv. 657158 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054

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