Circolazione stradale - sanzioni – Cass. n. 4501/2020

Infrazioni al codice della strada - Riscossione mediante ordinanza-ingiunzione "ex" art_ 3 del r.d. n. 639 del 1910 - Opposizione "ex" art_ 32 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Competenza per territorio - Criterio di individuazione - Inderogabilità - Conseguenze.

CIRCOLAZIONE STRADALE

SANZIONI

 

Competenza civile - competenza per territorio - in genere in genere. 154088 riscossione delle imposte - con ingiunzione fiscale – opposizione.

La controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione "ex" art_ 3 r.d. n. 639 del 1910, benché concernente la riscossione delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada - per il cui recupero i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite l'ingiunzione di cui al r.d. citato, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo di cui all'art_ 53 del d.lgs. 44 del 1997 - rientra nell'ambito applicativo dell'art_ 32 del d.lgs. 150 del 2011. Pertanto, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 2019, l'opposizione va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione e, per i provvedimenti emessi dal concessionario della riscossione, al giudice nel cui circondario ha sede l'ente locale concedente. Siffatta competenza ha natura inderogabile ed il suo mancato rispetto è rilevabile d'ufficio, essendo oggetto di una previsione speciale che prevale sui criteri ordinari.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4501 del 20/02/2020 (Rv. 657255 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_038

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