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Circolazione stradale - condotta dei veicoli - distanza di sicurezza tra veicoli - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13703 del 31/05/2017

Tamponamento - Presunzione di colpa esclusiva del conducente del veicolo tamponante - Sussistenza - Fondamento e conseguenze.

Ai sensi dell’art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13703 del 31/05/2017