Assicurazione - assicurazione contro i danni - coassicurazioni – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16862 del 10/08/2016

Clausola di delega - Citazione della sola compagnia delegataria priva di potere di rappresentanza delle coassicuratrici deleganti - Interruzione della prescrizione - Esclusione - Idoneità a determinare l'effetto interruttivo istantaneo di cui all'art. 2943, ult. co., c.c. - Sussistenza - Condizioni.

In tema di coassicurazione contro i danni, l'atto di citazione diretto alla sola compagnia delegataria, priva del potere di rappresentanza processuale delle compagnie coassicuratrici, non determina l'interruzione della prescrizione con l'effetto permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2943, comma 2, e 2945, comma 2, c.c., in quanto tale interruzione opera a favore ed in danno dei soggetti processuali, salvo che la legge disponga altrimenti; tuttavia, qualora l'atto di citazione abbia i requisiti dell'atto di costituzione in mora, esso è idoneo a determinare l'effetto interruttivo istantaneo a norma dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., anche nei confronti dei coassicuratori, in forza della rappresentanza sostanziale da questi ultimi conferita all'assicuratore delegatario.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16862 del 10/08/2016