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giuoco e scommessa - competizioni sportive – Cass. n. 6219/20216

Contratto di scommessa su eventi sportivi - Mancato pagamento della vincita realizzata - Coobbligazione dell'ente concedente per i debiti contratti dal concessionario - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nel caso di inadempimento del contratto di scommessa su eventi sportivi stipulato tra il concessionario del servizio e lo scommettitore, consistente nel mancato pagamento della vincita realizzata (nella specie, derivata da giocate multiple su partite del campionato di calcio), non è configurabile, unitamente a quella del concessionario, una coobbligazione dell'ente concedente (nella specie, Coni Servizi s.p.a.) per i debiti contratti dal primo, atteso che, dall'esame della normativa che regola il rapporto tra i menzionati soggetti, non si evince alcuna disposizione, esplicita o implicita, derogatoria della previsione di cui all'art. 1372 c.c. o fondante un'obbligazione di garanzia a carico del concedente, né analoga disposizione è ricavabile dalla convenzione che regola i rapporti tra l'ente concedente e il concessionario, alla quale è estraneo lo scommettitore.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6219 del 31/03/2016

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cassazione

6219

2016