Debito nei confronti dei soccorritori - Armatore - Obbligato principale per il compenso - Solidarietà tra i diversi interessati al carico - Esclusione - Fondamento.
In tema di compenso per l'assistenza ad una nave in pericolo, nei rapporti esterni l'armatore, stante il ruolo istituzionalmente rivestito, anche alla luce degli artt. 491, 492, 274, 302 e 312 c.nav., risponde quale obbligato principale nei confronti dei soccorritori: in via esclusiva, per la componente del compenso correlata al soccorso della nave; in solido con ciascuno dei condebitori aventi diritto al carico, per la componente del compenso a questo correlata. Resta esclusa la solidarietà tra i diversi interessati al carico, attesa l'indipendenza e la non comunicabilità delle loro rispettive posizioni.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 7149 del 13/03/2020 (Rv. 657481 - 03)