Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Cass. n. 31404/2019

Patrocinio a spese dello Stato - Onorario e spese al difensore - Liquidazione - Riferimento ai "valori medi" della tariffa professionale di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Portata.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31404 del 02/12/2019 (Rv. 656257 - 01)

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