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Procura alla lite - illeggibilita' della firma - irrilevanza - Cass. n. 4810/2005

 non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o della certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quel atto, ma anche quando detto nome

Procura alla lite - illeggibilità della firma - irrilevanza - non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o della certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese (Cassazione SS.UU. civili, sentenza 07.03.2005 n.4810)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

N. C. il 28 dicembre 1994 ha citato dinanzi al tribunale di Venezia la Cooperativa Saturno S.c.r.l., chiedendo l'annullamento della delibera con la quale il Consiglio di amministrazione lo aveva escluso dalla società (per asserita partecipazione ad un'altra cooperativa che esercitava attività concorrenziale), ed anche la condanna della convenuta al pagamento di compensi ed al risarcimento del danno.

La Cooperativa si è costituita in giudizio, contestando la proponibilità della domanda, per effetto di clausola statutaria che ne prevedeva la devoluzione ad un collegio di probiviri formato dai componenti del collegio sindacale, e comunque sostenendo la legittimità del provvedimento di esclusione.

Il tribunale ha accolto le richieste del C..

La Cooperativa ha proposto gravame, con atto notificato il 9 aprile 1999, rinnovando le indicate controdeduzioni.

Ha replicato il C., pregiudizialmente eccependo la nullità dell'appello, per invalidità della procura alla lite, che era stata redatta a margine dell'atto, con affidamento dell'incarico professionale agli avv.ti Ennio Antonucci e Luigino Maria Martellato (difensori diversi da quelli che avevano assistito la Cooperativa in primo grado); la firma di tale procura, ha osservato il C., non era leggibile, e non consentiva, in carenza di altre indicazioni, di conoscere il nome del legale rappresentante che l'aveva apposta, così precludendo ogni verifica circa l'esistenza del potere rappresentativo.

La Corte d'appello di Venezia, con sentenza depositata il 20 dicembre 2000 e notificata il 23 aprile 2001, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, per l'invalidità di detta procura e per la conseguenziale inidoneità di essa ad attribuire lo ius postulandi, sul rilievo che il nome di chi l'aveva sottoscritta nella dichiarata veste di legale rappresentante (senza specificazione della carica) non risultava dal contesto dell'atto e che nemmeno i documenti prodotti dall'appellante consentivano di accertare l'identità dell'autore della firma indecifrabile.

La Cooperativa Saturno, con ricorso notificato il 27 aprile 2001, ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di Venezia, formulando tre motivi d'impugnazione.

Il C. ha presentato controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

La Sezione prima, cui il ricorso è stato inizialmente assegnato, con ordinanza 11697/2003 ha rimesso gli atti al primo presidente, in quanto ha ravvisato, sulla problematica inerente agli effetti dell'illeggibilità della firma della procura alla lite, la presenza nella giurisprudenza di legittimità di difformi soluzioni.

Per la composizione del contrasto sono state investite queste Sezioni unite, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE I primi due motivi del ricorso, connessi e quindi da esaminarsi congiuntamente, investono l'affermazione della Corte di Venezia d'inammissibilità dell'appello per invalidità della procura ai difensori.

Denunciando la violazione degli artt. 83, 156, 163, 164 e 182 c.p.c., nonché la contraddittorietà della motivazione, la Cooperativa Saturno sostiene che non doveva essere ritenuta influente la mancanza, nel testo dell'atto di appello e della procura apposta a margine con firma illeggibile, dell'indicazione del nome e della specifica qualità del conferente, dato che la relativa irregolarità non è sanzionata con previsione di nullità, e che inoltre la certificazione dell'autografia della firma medesima, effettuata dal difensore ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., bastava a dimostrarne la riferibilità alla persona fisica abilitata a rappresentarla in giudizio.

L'eventuale vizio della procura, prosegue la ricorrente, era comunque emendato da dichiarazione resa all'udienza del 13 dicembre 1999, con la precisazione che la firma in discussione era quella di Zelindo Pioni, presidente dei consiglio di amministrazione, il quale del resto aveva rilasciato il mandato difensivo per il giudizio di primo grado ed aveva anche risposto ad interrogatorio libero davanti al Tribunale.

Il potere di rappresentanza del Pioni, osserva ancora la Cooperativa, era evidenziato dai documenti prodotti (statuto della società, verbali del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci, comunicazioni e corrispondenza della società), ed in ogni caso avrebbe potuto essere provato con ulteriori documenti (quale un certificato della Camera di commercio ed altri verbali assembleari che sono stati allegati al ricorso), ove la Corte di Venezia lo avesse richiesto, nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c.

I quesiti proposti con detti motivi si inseriscono nella più ampia questione degli effetti dell'illeggibilità della firma di chi conferisca procura al difensore, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., al fine di agire o resistere in giudizio in rappresentanza di una società individuata con l'esatta denominazione.

Prendendo posizione su divergenti orientamenti in precedenza formatisi nella giurisprudenza di legittimità, queste Sezioni unite, con sentenza 1167/1994, hanno ritenuto l'invalidità della procura alla lite, apposta in calce od a margine del ricorso per cassazione con firma illeggibile, e quindi l'inammissibilità del ricorso stesso, quando il nome del sottoscrittore non risulti dal contesto del mandato o della certificazione di autografia resa dal difensore, né dal contesto dell'impugnazione, né da altri atti già esistenti al tempo del conferimento della procura medesima (atti producibili nel giudizio di cassazione entro i limiti di cui all'art. 372 c.p.c.).

A corredo di tale affermazione, richiamandosi e sviluppandosi rilievi già svolti (sempre a Sezioni unite) con sentenza 714/1993, si è osservato:

- che la certificazione di autografia da parte del difensore, non ricollegabile alle previsioni di cui all'art. 2703, comma 2, c.c. (in tenia di autenticazione della firma di scrittura privata ad opera di notaio od altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato) e qualificabile come "autentica minore", richiede soltanto l'accertamento dell'identità del soggetto che conferisce la procura e non presuppone una verifica della sua volontà, dei suoi poteri e della sua capacità;

- che l'identificabilità di detto soggetto è essenziale per il controllo, da parte del giudice nell'esercizio dei suoi doveri d'ufficio ed anche da parte del destinatario dell'atto, della provenienza dell'impugnazione da procuratore munito dello ius postulandi;

- che, nel difetto di tale identificabilità, rimane preclusa ed ultronea ogni indagine sulla sussistenza in capo al conferente la procura del potere di rappresentare la società.

Il riportato principio è stato condiviso e ribadito da queste Sezioni unite con sentenze 5398/1995 e 5323/2004, e dal prevalente indirizzo delle Sezioni semplici, con riferimento anche all'atto introduttivo del giudizio di primo grado o del giudizio d'appello (vedi, fra le più recenti, sentenze 9596/2001, 3116/2002, 3279/2002, 3570/2002, 10441/2002, 13970/2002, 5054/2003, 14005/2003, 15184/2003, 16991/2003, 7137/2004).

Nella stessa linea sostanzialmente si colloca Cassazione, Sezioni unite, 4505/1998, la quale, sia pure al diverso fine del riscontro della sussistenza del requisito dell'identificabilità della parte ricorrente (art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c.), in caso di ricorso per cassazione proposto dal legale rappresentante "pro tempore" di una persona giuridica (senza ulteriori specificazioni), ha ritenuto sufficiente la desumibilità del relativo dato dall'epigrafe o dal complessivo contesto dell'atto d'impugnazione.

Dalle premesse logiche dell'orientamento predominante si è invece discostata, nella motivazione, Cassazione 10360/2000, la quale, in fattispecie in cui la firma del conferente la procura a margine dell'atto d'appello era stata ritenuta leggibile, ha osservato che la leggibilità della firma stessa non è comunque condizione della validità della procura, assicurata dalla certificazione del difensore, ma può solo rifluire sulla validità della citazione, comportandone nullità, a norma dell'art. 164 c.p.c., quando l'incompletezza delle indicazioni dell'una o dell'altra lascino assoluta incertezza sul requisito richiesto dall'art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c. (e cioè, per la persona giuridica, sulla denominazione o sull'organo od ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio).

In aperto dissenso con l'indirizzo prevalente si sono poste Cassazione 5309/1999 e 13761/2002.

Si è ritenuto, con queste ultime decisioni, che la procura rilasciata con firma illeggibile, da chi si qualifichi (nella stessa procura o nel contesto dell'atto) come legale rappresentante di società dotata di personalità giuridica, deve presumersi provenire dalla persona fisica investita secondo lo statuto del potere rappresentativo, mentre spetta alla controparte di opporre con deduzioni specifiche e di dimostrare la non riferibilità di quella sottoscrizione a detta persona.

L'assunto è basato essenzialmente sul rilievo dell'identificabilità del titolare del potere di rappresentare la società e della conoscibilità della sua firma per il tramite delle risultanze del registro delle imprese; queste infatti consentono di acquisire notizia circa la carica sociale spesa da chi conferisce la procura, e, quindi, circa il nome, la firma ed i poteri dello stesso.

La soluzione è stata recentemente condivisa da Cassazione 6521/2004, la quale l'ha estesa alle società prive di personalità giuridica, come le società in nome collettivo, ma soggette ad iscrizione nel registro delle imprese, anche perché in tale registro, nel periodo anteriore all'abrogazione dell'art. 2298, comma 2, c.c. da parte dell'art. 33, comma 1, della l. 340/2000, sono depositate le firme autografe degli amministratori che hanno la rappresentanza sociale.

Ritengono queste Sezioni unite che l'indirizzo segnato dalla citata sentenza 1167/1994 debba essere parzialmente rivisto, con il recepimento di alcuni dei rilievi critici e delle argomentazioni svolte dalla pronunce in dissenso, sulla scorta delle considerazioni che seguono.

Il conferimento mediante procura dell'incarico difensivo, integrando una manifestazione di volontà, è atto della persona fisica, stia in giudizio in proprio ovvero in nome e per conto altrui.

La manifestazione di volontà è tale in quanto sia conosciuta o conoscibile l'identità dell'autore.

La questione attinente a tale conoscenza o conoscibilità, nel caso di rappresentanza, è prioritaria ed autonoma rispetto a quella della sussistenza dei potere rappresentativo. Solo se e dopo che sia noto il soggetto definitosi come rappresentante è possibile e conferente indagare sulla rispondenza a realtà della relativa enunciazione. Le due problematiche non sono sovrapponibili; correlativamente, i dati riguardanti la spettanza del potere di rappresentanza sono rilevanti esclusivamente in un momento successivo (ed eventuale), ove il potere stesso sia in discussione.

L'identificazione del conferente la procura può essere direttamente offerta dalla leggibilità della sua firma, oppure, in caso d'illeggibilità, dall'espressa indicazione del suo nome nel testo della procura medesima (o di timbri e diciture che ne facciano parte).

Equipollente è la presenza di quel nome nell'atto in calce od a margine del quale la procura è apposta, il quale, ove si tratti di citazione, a sua volta deve dare notizia, ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c., dell'organo o dell'ufficio dotato del potere di rappresentare in giudizio la società, tenendosi conto che tali modalità di conferimento del mandato difensivo danno unitarietà al documento nel suo complesso e precludono un esame separato o parcellizzato delle singole componenti.

La certificazione dell'autografia, resa dal difensore ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., non è invece valorizzabile ai fini in esame (sempre che in essa non sia menzionato il nome del sottoscrittore).

A quest'ultimo proposito non è infatti invocabile (come pure ritenuto da Cassazione 10963/2004) la presunzione di legittimità dell'operato del difensore, anche con riferimento al dovere di conoscere l'identità della persona di cui dichiara vera la firma (la certificazione non emenda la mancata indicazione del nome del sottoscrittore).

Il presumibile adempimento di tale dovere, ove privo di esplicitazione nel documento, rimane interno al rapporto professionale, e comunque non è utile per l'individuazione di chi ha dato l'incarico difensivo; in ogni caso non può fare insorgere un onere di contestazione a carico dell'altra parte in causa, in quanto il disconoscimento di un fatto logicamente ne presuppone la notizia.

Situazione d'identificabilità del conferente deve anche ravvisarsi quando l'atto, unitariamente inteso come si è detto, enunci una sua specifica funzione o carica nell'ambito dell'organizzazione societaria, quale ad esempio quella di unico rappresentante legale, di unico socio accomandatario, di presidente o vice presidente del Consiglio di amministrazione, di amministratore delegato o di direttore generale, alla condizione però che il nome del titolare di tale funzione o carica emerga dagli altri atti della causa, ovvero, in assenza, sia desumibile dalle risultanze del registro delle imprese, nel quale devono essere iscritte le società commerciali.

Al riguardo va ricordato che il registro delle imprese, istituito e disciplinato (con il superamento della fase transitoria di attuazione dell'art. 2188 c.c.) dall'art. 8 della l. 580/1993, dal d.P.R. 581/1995 e dall'art. 2 del d.lgs. 228/2001, rende opponibili ai terzi, ai sensi dell'art. 2193 c.c., i dati di cui sia prescritta e sia stata effettuata l'iscrizione, compresi quelli relativi ai soggetti che hanno la rappresentanza dell'ente.

La natura pubblica del registro delle imprese e l'opponibilità ai terzi dei fatti in esso registrati valgono a colmare la mancanza negli atti di causa dell'indicazione del nome del titolare della specifica funzione o carica spesa al fine del conferimento della procura in rappresentanza della società, sempre che la relativa notizia sia iscritta nel registro medesimo.

Diversa è l'ipotesi in cui il sottoscrittore con grafia illeggibile non alleghi alcuna specifica funzione o carica, ovvero indichi genericamente la qualità di legale rappresentante, in quanto tale qualità non assicura senza margini d'incertezza la conoscibilità del suo nome.

La società, infatti, può essere dotata di più rappresentanti. Anche la conoscibilità di tutti i loro nomi, per il tramite della lettura degli atti di causa o della consultazione del registro delle imprese, consentirebbe semplici supposizioni sul nome del conferente la procura (pure se fossero a disposizione le firme autografe di detti rappresentanti, nel vigore della menzionata normativa anteriore alla l. 340/2000, si renderebbe necessaria una non agevole indagine di tipo calligrafico).

La presenza d'incertezza sull'identità del sottoscrittore pregiudica l'avversario, precludendogli il controllo sulla sussistenza del potere rappresentativo del soggetto che sta in giudizio in nome e per conto della società.

Ne discende che l'incertezza medesima, non vertendosi in tema di difetto di requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, e mancando inoltre un'espressa previsione di legge che la contempli come nullità rilevabile d'ufficio (art. 156 c.p.c.), va ricondotta fra le nullità cosiddette relative, che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., sono opponibili soltanto dall'interessato, e, quindi, dal destinatario dell'atto, a tutela del diritto di avere precisa notizia sul nome del sottoscrittore della procura per controllare (e se del caso confutare) la titolarità del potere di rappresentare la società.

Il modo ed il tempo per far valere una nullità relativa sono stabiliti dal secondo comma del citato art. 157 c.p.c., il quale ne richiede la denuncia con la prima istanza o difesa successiva.

Quando tale denuncia sia effettuata, con deduzione per la cui specificità altro non può richiedersi che il rilievo dell'illeggibilità della firma e del connesso dubbio sull'identificazione del suo autore, si sposta a carico dell'altra parte, secondo i comuni criteri che regolano la prova e la dialettica processuale, l'onere di superare quel dubbio, ponendo rimedio alla genericità od incompletezza dell'atto.

A questo fine deve ritenersi sufficiente la precisazione ad opera del difensore del nome del sottoscrittore della procura, mentre la produzione di documentazione idonea a provare il potere di rappresentanza del soggetto ormai identificato, è necessaria, alla luce di quanto sul punto già osservatosi, solo in un momento ulteriore ed eventuale, se la controparte, conosciuto quel nome, metta in discussione la sua posizione di rappresentante della società.

Tale precisazione, in applicazione analogica e speculare della norma inerente al modo ed al tempo fissati per opporre la nullità (art. 157, comma 2, c.p.c.), e del resto in sintonia con i principi di lealtà, correttezza e celerità del processo (art. 111 Cost., come modificato dall'art. 1 della l. cost. 2/1999), deve essere formulata con la prima risposta difensiva in replica alla deduzione della nullità; con essa si può integrare l'atto foriero d'incertezza e raggiungere pienamente lo scopo, garantendo completa protezione alle posizioni dell'avversario.

L'attribuzione al difensore della facoltà di operare detta integrazione è coerente con la sua qualità professionale e con la sua veste di destinatario della procura ed autore dell'atto in base ad essa redatto, che valgono ad abilitarlo a dare notizia, sia pure a posteriori, ma con l'indicata immediatezza in replica alla deduzione di nullità, di quanto avrebbe potuto e dovuto sotto la propria responsabilità indicare nel testo dell'atto da lui stesso compilato; si armonizza inoltre con le linee evolutive della disciplina del processo civile, caratterizzate dalla rilevanza degli adempimenti formali nei limiti in cui siano essenziali al raggiungimento di un determinato risultato (processuale o sostanziale).

L'indicata precisazione difensiva, peraltro, deve essere necessariamente chiara ed univoca, e non può essere investita da successive variazioni o rettificazioni, dato che la sua funzione d'integrare l'atto inizialmente incompleto ed il suo obiettivo di proteggere i diritti dell'avversario non sarebbero logicamente conciliabili con la prospettazione di semplici ipotesi, o con dichiarazioni contraddittorie od ondivaghe.

L'eventuale persistenza della situazione d'incertezza, per la mancanza, l'inadeguatezza, o l'equivocità del chiarimento in replica alla deduzione del convenuto, implica l'invalidità della procura, con l'inammissibilità dell'atto in forza della stessa redatto, dato che il perdurare della non identificabilità del sottoscrittore si traduce in carenza di requisito soggettivo, per l'impossibilità di stabilire la paternità della dichiarazione di conferimento dello ius postulandi.

A tale carenza non può supplire il giudice, nell'esercizio dei poteri conferiti dall'art. 182 c.p.c. (o 421 c.p.c. nel rito del lavoro), il quale contempla ipotesi distinte.

Per completezza, in relazione a quanto sopra osservatosi sull'unitarietà dell'atto di citazione (con procura in calce od a margine) e sul requisito di contenuto richiesto dall'art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c., va aggiunto che la mancata identificazione del conferente la procura potrebbe riverberarsi sulla validità della citazione, la quale è nulla, ai sensi dell'art. 164, comma 1, c.p.c., ove sussista assoluta incertezza circa l'organo o l'ufficio dotato del potere di rappresentare in giudizio la società (non dunque incertezza solo sul nome del titolare di tale organo od ufficio); la questione è comunque estranea al dibattito, e sarebbe del resto superata dalla costituzione della parte convenuta, che spiega gli effetti sananti di cui all'art. 164, comma 3, c.p.c.

E' inoltre opportuno considerare, ancorché la presente controversia riguardi la procura per l'atto introduttivo del giudizio di merito (in fase d'appello), che analoghe regole devono trovare applicazione rispetto alla procura rilasciata per il giudizio di cassazione, con gli adattamenti imposti dalle peculiarità di quest'ultimo, nel senso che gli atti difensivi utilizzabili per le predette contestazioni e repliche sono, rispettivamente, il controricorso e la memoria di cui agli artt. 370 e 378 c.p.c., e che le ulteriori produzioni documentali, consentite dall'art. 372, comma 1, c.p.c. in quanto inerenti all'ammissibilità del ricorso o del controricorso, devono essere effettuate con le modalità di cui al secondo comma dello stesso art. 372.

In conclusione, a definizione del contrasto giurisprudenziale, si deve affermare che l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o della certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese.

In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 c.p.c., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede.

Il principio comporta l'accoglimento per quanto di ragione dei primi due motivi del ricorso, con adesione alla tesi svolta in via subordinata dalla ricorrente, dato che la Cooperativa, rispondendo alla deduzione del C., ha tempestivamente e chiaramente indicato come autore della firma illeggibile il presidente del proprio Consiglio di amministrazione, Zelindo P., mettendo l'appellato in grado di controllare la spettanza al presidente medesimo del potere rappresentativo (potere documentato dagli atti sopra menzionati e non investito da specifiche contestazioni).

Con il terzo motivo del ricorso, sulla premessa che la clausola statutaria di devoluzione della controversia alla cognizione di un collegio di probiviri determinerebbe carenza della giurisdizione del giudice ordinario, la Cooperativa sostiene che la Corte di Venezia avrebbe dovuto rilevare il proprio difetto di giurisdizione, in via pregiudiziale rispetto ad ogni altra pronuncia, anche soltanto di rito.

Il motivo, infondato nella parte in cui muove dal presupposto che il giudice dell'impugnazione possa statuire su una questione pregiudiziale in tesi rilevabile d'ufficio anche in presenza di atto d'impugnazione inammissibile, trascurando che tale inammissibilità preclude la riapertura del dibattito processuale e dunque osta a qualsiasi decisione diversa dalla declaratoria dell'inammissibilità medesima, è, per il resto, assorbito, senza che occorra acclarare la natura e gli effetti della suddetta clausola, in quanto, con l'accoglimento degli altri motivi del ricorso ed il riconoscimento dell'ammissibilità dell'appello della Cooperativa, si deve, previa cassazione della sentenza impugnata, disporre la prosecuzione della causa in sede di rinvio, per l'esame dell'appello stesso e di ogni altra questione sollevata dalle parti o rilevabile d'ufficio.

Al Giudice di rinvio, che si designa in altra Sezione della medesima Corte di Venezia, si affida anche la decisione sulle spese di questa fase processuale.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni unite, accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it

 


 

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