Mandato post mortem - senza rappresentanza – Cass. 12250/2019

Azioni esercitabili dal mandante - Delimitazione - Fondamento - Diritti di credito derivanti dalla esecuzione del mandato (art. 1705, comma 2, c.c.) - Interpretazione restrittiva - Domanda di annullamento, di risoluzione per inadempimento, di risarcimento dei danni, di rescissione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di mandato senza rappresentanza, la previsione di cui all'art. 1705, comma 2, c.c. - secondo cui, in deroga alla regola generale per cui i terzi non hanno alcun rapporto col mandante, quest'ultimo "può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato" - va circoscritta all'esercizio dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, rimanendo escluse le azioni di annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento del danno.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento a un contratto di appalto concluso da un notaio "nell'interesse e per conto" di una società, dopo aver escluso che dal contesto delle dichiarazioni contrattuali emergessero elementi idonei a ritenere che vi fosse stata una spendita del nome della mandante, aveva negato la legittimazione di quest'ultima ad agire contro l'appaltatore per il risarcimento dei danni da inadempimento).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 09/05/2019 (Rv. 653779 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 1705 – Mandato senza rappresentanza

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