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Mandato alle liti - Procura - In calce o a margine di atto a norme di società - Cass. n. 4199/2012

Mandato alle liti - Procura - In calce o a margine di atto a norme di società - Firma illeggibile del conferente Avvocati - Mandato alle liti - Procura - In calce o a margine di atto a norme di società - Firma illeggibile del conferente - Effetti - Identificabilità del sottoscrittore - Irrilevanza del vizio - Non identificabilità del sottoscrittore - Nullità relativa - Configurabilità - Tempi e modi per l'integrazione. L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società, Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4199 del 16/03/2012

Mandato alle liti - Procura - In calce o a margine di atto a norme di società - Firma illeggibile del conferente

Avvocati - Mandato alle liti - Procura - In calce o a margine di atto a norme di società - Firma illeggibile del conferente - Effetti - Identificabilità del sottoscrittore - Irrilevanza del vizio - Non identificabilità del sottoscrittore - Nullità relativa - Configurabilità - Tempi e modi per l'integrazione. L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società, che sia stata esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante e ciò non soltanto quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa, dalla certificazione d'autografia resa dal difensore o dal testo dell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di "legale rappresentante", si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4199 del 16/03/2012

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4199 del 16/03/2012
 

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la nullità della sentenza per violazione del combinato disposto degli artt. 112 e 161 c.p.c., per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 ed omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5. La ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto: se, nel caso in cui il giudice di appello ometta di pronunciarsi sull'eccezione sollevata dalla attuale ricorrente avente ad oggetto il fatto che qualora sia stata contestata la nullità della procura rilasciata con firma illeggibile (apposta da chi si qualifichi come legale rappresentante di società dotata di personalità giuridica, come avvenuto nel caso de quo) spetta alla controparte (in excipiendo reus fit actor) di opporsi con deduzioni specifiche e di dimostrare la non riferibilità di quella sottoscrizione alla persona giuridica, poiché la procura deve presumersi provenire dalla persona fisica investita, secondo lo statuto, del potere rappresentativo - la sentenza impugnata debba essere cassata per violazione del combinato disposto degli artt. 112 e 161 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia nonché per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 156 e 157 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c..
La ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto: se, nel caso in cui una parte del giudizio solleva la nullità di un atto processuale, a norma dell'art. 2697 c.c., debba provare i fatti posti alla base dell'invocata nullità, nel rispetto degli artt. 156 e 157 c.p.c. e, in particolare, se, nel caso di affermata nullità della procura per illeggibilità della firma, come nel caso di specie, la procura rilasciata con firma illeggibile da persona che si qualifica, nella stessa procura, come legale rappresentante della persona giuridica, si presume validamente rilasciata dalla persona fisica investita, secondo lo statuto, del necessario potere rappresentativo e spetta all'altra parte, non semplicemente dedurre l'illeggibilità della firma, ma contestare con valide ragioni e prove, che la firma sia quella del soggetto cui compete la rappresentanza processuale della persona giuridica, nel rispetto dei principi dettati dal combinato disposto degli artt. 156 e 157 c.p.c..
Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell'art. 182 c.p.c..
La ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto: se a norma dell'art. 182 c.p.c. nel caso in cui una parte sollevi nullità della procura per illeggibilità della firma di chi si qualifichi nella procura come legale rappresentante di persona giuridica, il giudice debba esercitare i poteri conferitigli dall'art. 182 c.p.c. e debba, quindi, invitare la parte che invoca la nullità a provare che la firma non è del soggetto cui compete la rappresentanza processuale della stessa.
I sopra riportati motivi di ricorso possono essere esaminati unitariamente stante la loro stretta connessione logica e giuridica. La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere, in conformità alle decisioni delle Sezioni Unite del 2005 (Cass. civ. S.U. nn. 4810, 4811 e 4812 del 7 marzo 2005), che
l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo cosi carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede. La Corte di appello ha fatto riferimento a questa giurisprudenza nel decidere la controversia e non si rilevano motivi che possano indurre a modificare nel senso indicato dalla ricorrente i principi riportati. In particolare la Corte territoriale ha rilevato che non ricorreva nessuna delle ipotesi di irrilevanza della illeggibilità della sottoscrizione e ha altresì rilevato che la odierna parte ricorrente non aveva operato l'indicazione che le avrebbe consentito di sanare la nullità relativa della procura.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell'art. 83 c.p.c., comma 3.
La ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto: se, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 83 c.p.c., comma 3, la procura rilasciata dal legale rappresentante di una persona giuridica che non rechi nel suo contesto il nome del rappresentante, utilizzando l'indicazione "legale rappresentante pro tempore", ne' consenta di identificare il medesimo e sottoscritta con firma illeggibile sia valida, se la firma sia autenticata dal difensore, riconoscendo valore pubblicistico all'attività di autenticazione del procuratore legale e come tale contestabile solo a querela di falso, ciò in stretta corrispondenza alla corretta applicazione dell'art. 6 della C.E.D.U. sul giusto processo.
Il motivo è infondato. Il potere certificativo, attribuito al difensore dall'art. 83 c.p.c., comma 3, dell'autografia della sottoscrizione della parte, non si estende alla legittimazione, ai poteri e alla capacità della persona fisica che conferisce la procura in qualità di legale rappresentante di una persona giuridica e, pertanto, se la firma è illeggibile e il nome del conferente non è desumibile ne1 dall'atto cui si riferisce ne' dalla procura medesima, si verifica una ipotesi di nullità della stessa per l'impossibilità di controllare il collegamento dell'ignoto firmatario con l'ente, in rappresentanza del quale dichiara di agire in giudizio, e sulla fonte del potere di rappresentanza (cfr. Cass. civ. n. 5054 del 3 aprile 2003).
Con il quinto motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell'art. 83 c.p.c., comma 3.
La ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto: se, nel rispetto dell'art. 83 c.p.c., la procura rilasciata in primo grado, la quale non contenga l'esplicita limitazione del conferimento del mandato al difensore al grado di giudizio iniziato con l'atto cui accede, sia ultrattiva, ritenendosi riferita all'intero giudizio articolato nei suoi diversi gradi e abilita, quindi, il difensore alla proposizione dell'appello senza necessità di alcuna ulteriore delega.
Il motivo è infondato. La validità della procura rilasciata in primo grado anche ai fini della proposizione dell'impugnazione avverso la sentenza emessa dal primo giudice è legata alla possibilità di ravvisare nel conferimento del potere di rappresentanza e difesa anche per l'ulteriore ed eventuale corso del giudizio. Tale valutazione è affidata al giudice dell'impugnazione ed è incensurabile nel giudizio di legittimità qualora sia stata compiuta con motivazione esaustiva e logicamente congrua. Il ricorso va pertanto respinto con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 4.200 di cui 200 per spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 novembre 2011. Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2012

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it

 

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