Civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Cass. n. 14449/2006

In calce o a margine di atto a nome di società - Firma illeggibile - Conseguenze.

L'illeggibilità della firma del conferente (del quale non risulti il nome in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio) la procura alla lite in rappresentanza di una società, ove non sia allegata alcuna specifica funzione o carica, ma sia indicata genericamente la qualità di legale rappresentante, che non assicura la conoscibilità del suo nome senza margini di incertezza, potendo la società essere dotata di più legali rappresentanti, determina una nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto l'inammissibilità del gravame, perché le sottoscrizioni apposte in calce alla formula della procura - che non consentivano neanche di comprendere che trattavasi di due sottoscrizioni e non di una - non erano state oggetto di integrazione, non valendo a tal fine la presenza dei nominativi nella nota di iscrizione a ruolo, indicazione neppure richiamata dopo che era stata sollevata l'eccezione di nullità).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 22/06/2006

 

_____________________________________

Procura

Mandato

Corte

Cassazione

14449

2006