Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Cass. n. 16392/2009

Questione relativa alla mancanza della procura - Giudice competente alla decisione - Connessione tra causa di competenza del giudice di pace e causa di competenza del tribunale - Criteri di individuazione - Fondamento.

Ogni questione relativa all'esistenza e alla validità della procura rilasciata al difensore deve essere delibata dal giudice competente secondo le regole fissate nel codice di rito; ne consegue che, proposta dal convenuto, davanti al giudice di pace, una domanda riconvenzionale di competenza del tribunale, tale da imporre, per ragioni di connessione, la rimessione a favore di quest'ultimo, la circostanza che il difensore del convenuto sia privo di "ius postulandi" non è idonea a far venire meno la competenza del tribunale anche in ordine alla domanda principale, ancorchè quella riconvenzionale debba ritenersi come non proposta per l'eccepita mancanza di procura.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16392 del 14/07/2009

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2009