difensori - mandato alle liti (procura) - pluralità di difensori – Cass. n. 13252/2006

Mandato conferito a più difensori - Presunzione del carattere disgiuntivo - Carattere congiuntivo - Condizioni - Espressa volontà della parte - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Legittimazione del singolo difensore al compimento degli atti processuali - Ricorso per cassazione sottoscritto da uno solo dei difensori e con procura autenticata soltanto dal medesimo - Richiesta di notificazione da parte dell'altro - Legittimità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13252 del 06/06/2006

Qualora il mandato alle liti venga conferito a più difensori, ciascuno di essi, in difetto di un'espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo, e non disgiuntivo, del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che in caso di procura speciale per ricorrere per cassazione il ricorso è validamente proposto se sottoscritto anche da uno solo di essi, mentre, per quanto attiene all'autenticazione della sottoscrizione, poiché l'art. 1712, primo comma, cod. civ., esige l'accettazione di tutti i mandanti soltanto nel caso di mandato congiuntivo, essa deve ritenersi possibile anche soltanto da uno dei difensori. Il carattere disgiuntivo del mandato comporta, poi, che gli atti processuali possano essere posti in essere anche da uno solo dei legali. Ne consegue che devono ritenersi legittime l'autentica della procura e la sottoscrizione del ricorso da parte di uno dei due difensori nominati in via disgiuntiva e la richiesta della notificazione del ricorso da parte dell'altro difensore.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13252 del 06/06/2006

 

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