mandato - presunzione di onerosità - Cass. n. 14682/2014

Natura relativa - Prova contraria - Inferenza dalle circostanze del rapporto - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14682 del 27/06/2014

La presunzione di onerosità del mandato, stabilita "iuris tantum" dall'art. 1709 cod. civ., può essere superata dalla prova della sua gratuità, desumibile anche dalle circostanze del rapporto, come la qualità del mandatario, le relazioni che intercedono fra questi e il mandante, il contegno delle parti, anteriore e successivo allo svolgimento delle prestazioni.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14682 del 27/06/2014

Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1709
Cod. Civ. art. 2697
Cod. Civ. art. 2728

 

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