Civile - sospensione del processo - necessaria – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17608 del 18/07/2013

Risarcimento del danno da fatto illecito costituente reato - Costituzione del danneggiato quale parte civile nel processo penale - Azione di risarcimento in sede civile per gli stessi fatti contro altro soggetti obbligati al risarcimento estranei al processo penale - Sospensione del processo civile - Esclusione.

L'art. 75, comma 3, cod. proc. pen. deve essere interpretato nel senso che la sospensione necessaria del processo civile, disposta per il caso in cui il danneggiato abbia prima esercitato l'azione civile in sede penale con la costituzione di parte civile e, quindi, abbia esercitato l'azione civile in sede civile, non trova applicazione se il danneggiato agisca in sede civile non solo contro l'imputato, ma anche contro altri coobbligati al risarcimento, nella specie identificati - venendo in rilievo l'ipotesi di danni da sinistro stradale - nel proprietario del veicolo investitore e nella società assicuratrice dello stesso.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17608 del 18/07/2013