Civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20406 del 05/09/2013

Ricorso - Notificazione agli eredi del defunto priva dell'enunciazione della loro qualità - Irrilevanza - Condizioni.

La morte di una parte nel corso del giudizio comporta la necessità della prosecuzione del procedimento nei confronti dei suoi eredi, ma la circostanza che questi ultimi non vengano citati con la formale enunciazione di tale qualità non implica, di per sé, un difetto di legittimazione passiva degli stessi, allorché dall'atto di riassunzione emerga in modo inequivoco che i predetti sono stati evocati in giudizio non in proprio, ma quali successori della parte defunta.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20406 del 05/09/2013