interruzione del processo - morte della parte - in genere - riassunzione - norma dell'art. 303

Morte della parte - Riassunzione nei confronti degli eredi a norma dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ. - Chiamato all'eredità prima dell'accettazione - Estensione della notificazione per riassunzione - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7464 del 25/03/2013

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7464 del 25/03/2013

 

In ipotesi di interruzione del processo per morte di una parte, l'altra parte può operare la riassunzione, entro un anno dalla morte stessa, con notifica fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi del defunto, nell'ultimo domicilio di questo, ai sensi dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., comprendendosi in tale ambito il chiamato all'eredità che non abbia ancora accettato, la cui legittimazione deriva sia dalla norma di carattere generale sui poteri del chiamato all'eredità prima dell'accettazione, di cui all'art 460 cod. civ., sia, ove si tratti di eredità devoluta a minori, dall'art 486 cod. civ., secondo il quale il chiamato può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità durante i termini per fare l'inventario e per deliberare.