Procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24762 del 28/11/2007

Evento interruttivo nei confronti del contumace - Comunicazione - Forme di rito - Necessità - Conoscenza acquisita "aliunde" - Irrilevanza - Interruzione operante di diritto - Portata - Conseguenze.

La morte della parte contumace non produce automaticamente l'interruzione del processo, occorrendo invece che l'evento sia notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notifica di uno degli atti previsti dall'art. 292 cod. proc. civ., senza che spieghi influenza la conoscenza acquisita "aliunde". Tale interruzione opera di diritto nel senso che si perfeziona nel momento dell'evento ovvero della sua notificazione, dichiarazione o certificazione indipendentemente da un provvedimento del giudice, il quale, però, è tenuto a provvedere non appena abbia notizia del perfezionamento della fattispecie interruttiva per evitare che sia illegittimamente svolta ulteriore attività processuale.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24762 del 28/11/2007